Cass. civile, sez. III del 1996 numero 1192 (16/02/1996)


Agli effetti dell' art. 2050 cod. civ., è pericolosa l' attività così qualificata dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, nonché quella che, per sua stessa natura, per le caratteristiche dei mezzi adoperati o per la sua spiccata potenzialità offensiva, comporti la rilevante possibilità del verificarsi di un danno. Nei riguardi del servizio svolto dall' amministrazione ferroviaria, in difetto di norme speciali, non ricorre la prima ipotesi di attività pericolosa, pur potendosi ravvisare la seconda riguardo a specifici settori di tale attività (nella specie, il ricorrente aveva sostenuto che, mentre transitava su una banchina ferroviaria, era scivolato su del materiale liquido, era così finito sui binari ed era stato investito da un treno in movimento, ricevendo, pertanto, danni alla persona in conseguenza della cattiva manutenzione della banchina. La S.C., in applicazione dell' enunciato principio, ha affermato che sulla base di tale prospettazione è da escludersi l' applicabilità della disciplina di cui all' art. 2050 cod. civ., in quanto l' incidente ebbe a verificarsi non per la natura del servizio o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, bensì per le modalità asseritamente negligenti del loro impiego, così da potersi inquadrare la fattispecie nella generale ipotesi di cui all' art. 2043 cod. civ., con le relative conseguenze in tema di onere della prova).

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