Cass. civile, sez. III del 1994 numero 10448 (06/12/1994)


La fidejussione, prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie(cosiddetta fidejussione "omnibus"), anche se accompagnata dalle clausole di deroga degli artt. 1939, 1945 e 1956 cod. civ., è valida con riferimento a tutti indistintamente i debiti che abbiano la loro fonte nell' esercizio da parte della banca, in favore del cliente debitore principale, d' una attività riconducibile alla figura delle operazioni bancarie - siano queste tipiche, accessorie od occasionali - in corso o da intraprendere, anche quando tali debiti siano ricollegati ad operazioni in cui la banca ha di fatto esercitato il potere discrezionale di aumentare, nel corso dell' esecuzione del rapporto bancario, l' ammontare dell' esposizione del cliente nei propri confronti in via definitiva, temporanea od eccezionale.

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