Cass. civile, sez. III del 1990 numero 9114 (04/09/1990)


Dalla scrittura contenente la transazione - che, al di fuori dei rapporti considerati nell' art. 1350 n. 12 cod. civ., è richiesta solo ad probationem e non esige formule sacramentali - devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite. Non è, invece, indispensabile che nella scrittura le parti enuncino le rispettive tesi contrapposte, né che delle rispettive concessioni sia fatta una precisa e dettagliata indicazione, essendo sufficiente che il complesso dei diritti abdicati dall' uno e dallo altro contraente possa essere desunto, sinteticamente ma con certezza e per via logica di consequenzialità, dal nuovo regolamento di interessi concordato in sostituzione di quello anteriore.

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