Cass. civile, sez. III del 1989 numero 4791 (13/11/1989)


Nella liquidazione dei crediti di valore, il giudice deve tener conto dell'eventuale diminuito potere di acquisto della moneta disponendo la relativa rivalutazione fino alla data di pubblicazione della sentenza che costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed in cui il correlativo debito si converte in debito di valuta, mentre non può tenersi conto anche di eventi futuri ed ipotetici successivi alla pronuncia, quali l'eventuale ritardo nell'esecuzione della sentenza ed il verificarsi nel frattempo di un'ulteriore svalutazione monetaria.In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore al fatto illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti sulla somma rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.

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