Cass. civile, sez. III del 1988 numero 6345 (25/11/1988)


Colui che contrae un'obbligazione può convenire che i suoi eredi siano solidalmente obbligati per il debito contratto, in quanto ogni debitore può apporre ai suoi beni i carichi che più gli aggradano, salvo agli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli rinunciando all'eredità od accettandola con il beneficio dell'inventario.

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