Cass. civile, sez. III del 1988 numero 19 (11/01/1988)


In tema di locazione di immobili urbani, l'art. 31 della legge n. 392 del 1978 risolve il conflitto tra il diritto del precedente locatario al ripristino del contratto (nel caso di omessa destinazione dell'immobile, da parte del locatore, all'uso per cui ha ottenuto il rilascio) ed il diritto dei nuovi locatari terzi asseriti in buona fede, privilegiando questi ultimi con una disciplina difforme da quella stabilita dall'art. 1380 cod. civ.: ne consegue che i nuovi locatari, cui la preferenza è dalla citata norma accordata non in ragione della qualità di aventi causa dal locatore ma per la condizione personale di buona fede, sono legittimati ad esperire l'opposizione ordinaria di terzo, ai sensi del primo comma dell'art. 404 cod. proc. civ., (e non la sola opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.) al fine di ovviare al pregiudizio che tale diritto possa subire per effetto dell'esecuzione della sentenza - passata in giudicato o meno - che abbia stabilito il ripristino dello originario contratto nel giudizio tra locatore e precedente conduttore, al quale sono rimasti estranei pur essendone litisconsorti necessari.

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