Cass. civile, sez. III del 1983 numero 6193 (21/10/1983)


Qualora il contratto di locazione abbia ad oggetto una pluralità di beni, e l'obbligazione del locatore di consegnare i medesimi debba ritenersi soggettivamente indivisibile, alla stregua di una esplicita od implicita volontà delle parti di considerare indissolubili le utilità derivanti dal godimento del complesso dei beni unitariamente inteso (nella specie, trattavasi di locali destinati in parte ad esercizio farmaceutico ed in parte a sovrastante abitazione del gestore della farmacia), l'avvenuta consegna di una parte soltanto dei beni medesimi, che venga accettata dal conduttore senza rinuncia all'adempimento integrale del locatore, importa che il conduttore medesimo, ove ne persista l'utilità e così il relativo interesse, possa agire per l'esecuzione in forma specifica del contratto al fine di conseguire la consegna anche dei beni mancanti, e di godere dell'intero complesso, per il periodo di tempo fissato dal contratto, a partire dalla data dell'adempimento integrale e così in deroga di quella originaria della convenzione.

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