Cass. civile, sez. III del 1982 numero 471 (23/01/1982)


La surrogazione legale prevista dall' art. 1203 n.. 1 cod. civ., in favore di chi, essendo creditore, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito, opera, come ogni altra surrogazione "di diritto", a prescindere dalla volontà del creditore soddisfatto. Detta surrogazione, pertanto, la quale è applicabile - salve specifiche ed espresse incompatibilità - anche con riguardo al debito d' imposta, si verifica pure nel caso di pagamento a mani di soggetto diverso dal titolare del credito, ma abilitato a riscuoterlo (nella specie, esattore).

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