Cass. civile, sez. III del 1982 numero 402 (21/01/1982)


Mentre l' opzione si sostanzia in una convenzione in base alla quale una delle parti si obbliga a rimanere vincolata alla propria dichiarazione, mentre l' altra ha facoltà di accettarla o meno; nella prelazione, invece, si realizza un contratto preliminare unilaterale, in forza del quale un parte ha diritto di essere preferita ad altri, a parità di condizioni, qualora il promittente si induca alla conclusione di un determinato contratto. Con la conseguenza che, nel primo caso, il patto di opzione - parificato nel regime normativo, ex artt. 1331 e 1329 alla proposta irrevocabile - vincola immediatamente ed incondizionatamente lo stipulante all' adempimento, purché il promissario eserciti il diritto potestativo di accettare l' offerta; nella prelazione, al contrario, non sorge alcun obbligo immediato a carico del promittente, il quale è libero anche di non stipulare il contratto cui si riferisce la prelazione, obbligandosi solo a preferire, ove esso venga concluso, il promissario.

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