Cass. civile, sez. III del 1982 numero 3827 (23/06/1982)


Poiché il contratto di cessione dei beni ai creditori si sostanzia nell'attribuzione ai cessionari di un potere di disposizione finalizzato alla liquidazione ed al riparto, il debitore cedente conserva la titolarità e l'esercizio diretto delle azioni relative alle attività cedute, che può espletare anche nei rapporti interni della cessione (quando ciò non implichi contrasto d'interessi con i cessionari), senza che l'esercizio di tali azioni comporti la necessità del litisconsorzio dei creditori cessionari.

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