Cass. civile, sez. III del 1982 numero 1551 (10/03/1982)


L' offerta non formale - la quale non tende a porre in mora il creditore ed a liberare il debitore dal vincolo obbligatorio, ma soltanto ad impedire gli effetti della mora debendi - può essere eseguita in qualsiasi modo, purché idoneo a dimostrare l' effettiva e seria volontà del debitore di adempiere la sua obbligazione. Con la conseguenza che, qualora essa sia effettuata per mezzo dello ufficiale giudiziario, non sono necessari gli adempimenti previsti dagli artt. 1208 cod. civ. e 74 disp. att. cod. civ..

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