Cass. civile, sez. III del 1980 numero 4213 (03/07/1980)


La cessione di un credito può, in astratto, essere preordinata sia al conseguimento di uno scopo di garanzia che, ai sensi dell' art. 1198 cod. civ., alla realizzazione di una funzione solutoria e lo apprezzamento del giudice del merito circa il simultaneo concorso, in concreto, dei due scopi predetti, uno dei quali sia prevalente, non è sindacabile in sede di legittimità.

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