Cass. civile, sez. III del 1980 numero 3771 (13/06/1980)


Il debitore non può essere considerato in mora se ha tempestivamente inviato un assegno bancario al creditore e questi l' abbia rifiutato, ritenendolo erroneamente non corrispondente all' importo del proprio credito. Ne il rifiuto di tale assegno, qualora esso sia stato inviato a titolo di corrispettivo della locazione, è giustificato dalla circostanza che l' assegno medesimo sia stato dal conduttore emesso a favore di uno solo dei comproprietari locatori, essendo la scelta del conduttore giustificata, a norma dell' art. 1296 cod. civ., dal rapporto di solidarietà attiva.

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