Cass. civile, sez. III del 1980 numero 2669 (23/04/1980)


Il divieto di concorrenza imposto all'alienante dall'art. 2557 Cod. civ. vale soltanto per l'ipotesi di alienazione dell'azienda o di un ramo autonomo di essa e non può essere esteso per analogia all'ipotesi di cessione della quota sociale, la quale - sia in relazione alle persone dei contraenti che alle finalita del negozio - è da tenere nettamente distinta dalla prima anche nel caso in cui, essendo la società composta di due soli soci, uno di essi, per effetto della cessione che l'altro gli faccia della sua quota, possa rimanere in definitiva l'unico proprietario dell'azienda.L'art. 2301, primo comma, cod. civ. non vieta che il socio, senza il consenso degli altri soci, partecipi come socio limitatamente responsabile ad altra società concorrente.

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