Cass. civile, sez. III del 1980 numero 2105 (01/04/1980)


La risarcibilità del danno ex art. 2043 Cod. civ. va ammessa con riguardo non solo alla lesione di diritti assoluti e primari (della persona e della proprietà) ma anche alla lesione di un diritto di credito. L' ingiustizia del danno considerata da detta norma è, infatti, da intendersi nella duplice accezione di danno prodotto non iure (nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall' ordinamento, come, ad esempio, nelle ipotesi di legittima difesa e di stato di necessità) e di danno prodotto contra ius (nel senso che il fatto dannoso incida su di una posizione soggettiva attiva tutelata e riconosciuta dall' ordinamento come diritto soggettivo), con la conseguenza che, sotto tale profilo, non v' è ragione per discriminare i diritti assoluti dai diritti relativi, riconoscendo agli uni e negando, in ogni caso, agli altri la tutela aquiliana. Ne sussiste incompatibilità tra il carattere relativo della tutela del diritto di credito e il carattere assoluto della tutela aquiliana, in quanto tali tutele riguardano due momenti diversi del rapporto obbligatorio, la prima attenendo al momento dinamico o interno, che si esprime nel potere del creditore di esigere la prestazione dal debitore, e la seconda, invece, al momento statico o esterno, che si esprime nell' appartenenza dell' interesse del creditore alla sfera giuridica patrimoniale del medesimo, come mezzo di difesa di tale sfera dall' illecita ingerenza di terzi.

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