Cass. civile, sez. III del 1979 numero 774 (05/02/1979)


Il socio receduto dalla società di fatto che non abbia portato a conoscenza dei terzi il recesso, risponde dell'esecuzione dei contratti stipulati dalla società, anche per le obbligazioni che, trattandosi di contratti ad esecuzione continuata (nella specie locazione), nascano da essi successivamente al recesso, e tale responsabilità non viene meno nel caso di scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci a termini dell'art. 2272 n. 4 cod. civ.

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