Cass. civile, sez. III del 1979 numero 4820 (19/09/1979)


Il danneggiato il quale abbia proposto azione di risarcimento dei danni nei confronti di due soggetti da lui ritenuti corresponsabili, qualora abbia poi, in via transattiva, ottenuto da uno di questi il risarcimento di parte del danno, non può pretendere dall'altro soggetto - ancorché ne sia stata giudizialmente riconosciuta la responsabilità esclusiva - il risarcimento dell'intero danno subito, ma soltanto della parte residua.

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