Cass. civile, sez. III del 1979 numero 3585 (27/06/1979)


La norma dell' art. 1988 Cod. civ., disponendo che la promessa di pagamento e la ricognizione del debito dispensano colui a favore del quale vengono fatte dall' onere di provare il rapporto fondamentale, si limita a prevedere una presunzione juris tantum, in ordine all' esistenza del rapporto causale, che giustifica il rilascio del titolo, dalla quale presunzione deriva l' astrazione processuale dalla causa debendi. Pertanto, il promissario, il quale agisce per l' adempimento dell' obbligazione nascente dal titolo, non ha l' onere di provare l' esistenza del rapporto giuridico che sta a fondamento di essa, ma incombe al promittente l' onere di dimostrare l' inesistenza o la estinzione di tale rapporto; tuttavia, il promissario non può invocare a suo favore il principio dell' astrazione processuale, qualora alleghi una propria versione del rapporto fondamentale che risulti smentita dalle prove.

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