Cass. civile, sez. III del 1979 numero 306 (15/01/1979)


La distinzione tra vendita di cosa futura ed appalto - necessaria quando l'oggetto del contratto sia una cosa futura che deve essere costruita dalla parte obbligata con la sua attività produttiva - si fonda sull'intento concreto delle parti, individuato con l'indagine sulla loro comune volontà, avendosi vendita quando esso abbia ad oggetto il trasferimento della cosa futura e consideri l'attività costruttiva o modificativa nella sua mera funzione strumentale, ed avendosi, per contro, appalto quando l'attività costruttiva o modificativa della cosa, che la parte svolgerà con la propria organizzazione ed impresa, viene considerata immediatamente, come oggetto della prestazione dell'obbligazione di fare assunta verso l'altro contraente. Ai fini della qualificazione del contratto come vendita anziché come appalto, può assumere valore, solo sussidiario, il fatto che la cosa futura venga prodotta ordinariamente dal costruttore-imprenditore.

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