Cass. civile, sez. III del 1979 numero 2958 (22/05/1979)


La disposizione dell'art. 1945 cod. civ., secondo cui il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dalla incapacità, non esclude una particolare valutazione di ciascuna eccezione in relazione ai caratteri di essa e al contenuto del rapporto fideiussorio: non può, quindi, ritenersi causa estintiva della obbligazione di garanzia l'impossibilità della prestazione del debitore che non incida anche sulla posizione del fideiussore ovvero quando lo stesso fatto, nella previsione delle parti, abbia costituito la ragione stessa della stipulazione del contratto. (Nella specie era stato accertato dal giudice di merito che l'obbligazione sussidiaria del fideiussore concerneva appunto l'ipotesi che il debitore, per eventi riconducibili ad una situazione di evoluzione o di assestamento politico del suo paese, nella specie, la Libia, potesse non essere in grado di corrispondere il prezzo delle forniture a lui effettuate).

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