Cass. civile, sez. III del 1977 numero 1842 (11/05/1977)


L' eccezione d' inadempimento del contratto sottostante, intercorso fra l' emittente ed il primo prenditore di una cambiale, può essere opposta a quest' ultimo, ovvero al giratario che sia soggetto alle eccezioni inerenti ai rapporti con il precedente portatore (nei casi previsti dagli artt 21-25 della legge cambiaria), non solo dallo emittente, ma anche da chi abbia assunto obbligazione cambiaria solidale con l' emittente stesso, omettendo la dichiarazione 'per avallò od altra equivalente. In tale ipotesi, infatti, il principio dell' autonomia delle obbligazioni cartolari non osta a detta opponibilità, trovando applicazione le norme che regolano il debito solidale o la fideiussione (artt 1297 e 1945 cod. civ.).

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