Cass. civile, sez. III del 1975 numero 3450 (20/10/1975)


Fuori della forma detta "a piacere" o "a richiesta", nella quale il somministrato ha la facoltà discrezionale di richiedere o meno, per il se e per il quanto, la somministrazione, forma che deve essere stipulata espressamente o che può desumersi dalle clausole convenute, il silenzio del contratto sul quantitativo della somministrazione importa che la determinazione legale di tale quantitativo, da intendersi commisurato al fabbisogno del somministrato, opera con efficacia vincolante non solo riguardo al somministrante ma anche riguardo al somministrato stesso, sicché questi è tenuto a richiederlo.

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