Cass. civile, sez. III del 1967 numero 1880 (20/07/1967)


Le forme di pubblicità previste per la nomina dei liquidatori di società hanno efficacia meramente dichiarativa, per cui la loro mancanza non può essere invocata dai terzi, i quali abbiano avuto egualmente conoscenza della nomina. pertanto, l'omissione della pubblicità non può essere eccepita da chi sia stato convenuto in giudizio da una società rappresentata dai liquidatori, quando il convenuto abbia avuto conoscenza della nomina dei liquidatori prima che costoro assumessero la rappresentanza in giudizio della società. Il patrimonio sociale, anche nelle società non aventi personalità giuridica ma solo un'autonomia patrimoniale (nella specie, società in accomandita semplice), costituisce una comunione particolare qualificata dallo scopo ed unificata in funzione di esso, con conseguente indisponibilità, da parte del singolo socio, dei beni conferiti e di quelli successivamente acquisiti, che si considerano appartenenti alla collettività dei soci come tale. Solo a liquidazione avvenuta il socio può vantare un diritto, personale e diretto, sui beni che gli vengono attribuiti fino a quel momento la società si presenta, sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo, come un complesso unitario, portatore di una propria volontà e di propri interessi giuridicamente protetti. Pertanto, solo questi interessi possono venire in considerazione, quando si tratti di accertare e delimitare la responsabilità del terzo per inadempimento di un contratto stipulato con la società.

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