Cass. civile, sez. III del 1966 numero 2445 (13/10/1966)


L'estinzione di una società registrata non si verifica con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, ma soltanto con la cancellazione della società dal registro dell'imprese. Il liquidatore è legittimato a rappresentare in giudizio la società anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, non determinando tale approvazione l'estinzione della società.

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