Cass. civile, sez. III del 1963 numero 594 (11/03/1963)


In tema di sanzioni disciplinari contro i notai, l'art. 137 L.13 febbraio 1913, n 89 sull'ordinamento del notariato, prevede l'ipotesi che il notaio abbia commesso irregolarità nella tenuta del repertorio detto articolo presuppone, cioe`, l'esistenza del repertorio. quando, invece, il repertorio manchi - sia pure per breve tempo, non essendosi provveduto alla tempestiva vidimazione - la disposizione applicabile e quella dell'art 138 che punisce il notaio che non tiene il repertorio prescritto dall'art 62 della legge citata, ed e irrilevante, ai fini dell'applicabilita` dell'art 138, la circostanza che, per quel periodo, gli atti siano stati trascritti in fogli supplementari, perche` di un fascicolo supplementare di fogli il notaio, a norma dell'art 63 dell'ordinamento, puo` e deve servirsi soltanto nei casi in cui, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorita` il proprio repertorio.

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