Cass. civile, sez. III del 1958 numero 1134 (01/04/1958)


Il terzo che sia compulsato dal socio di una società di fatto per il pagamento di un suocredito personale, legittimamente può opporgli in compensazione il suo credito verso la società; unica eccezione che in tal caso compete al socio è quella del beneficiu excussionis (art. 2268 cod. civ.), che, peraltro, al fine di paralizzare la compensazione, dev'essere fatto valere esplicitamente e con le indicazioni dei beni sociali sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1958 numero 1134 (01/04/1958)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti