Cass. civile, sez. I del 2019 numero 16511 (19/06/2019)




Nelle ipotesi di trasformazioni eterogenee, in cui ha luogo il passaggio da una società ad una comunione di godimento di azienda o comunque da una società ad una impresa individuale, si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti, perché persona fisica e persona giuridica si distinguono l'una dall'altra per natura e non solo per forma, con la conseguenza che la nascita di una comunione indivisa tra due o più persone fisiche (cui l'ente collettivo trasferisca il proprio patrimonio) non preclude la dichiarazione del fallimento della società entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.
Nel caso di comunione d'azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 c.c., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. c.c. la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento.

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