Cass. civile, sez. I del 2016 numero 10713 (24/05/2016)



Deve ritenersi legittimo il provvedimento del giudice del merito che dopo l’azione proposta dall’associazione di consumatori inibisce alla banca di continuare a rifiutarsi di restituire alla propria clientela le somme indebitamente percepite con la capitalizzazione trimestrale degli interessi, dovendosi ritenere che se è vero che il concetto di inibitoria potrebbe evocare l’idea di una condotta avente un contenuto negativo (di “non fare”), non si può dubitare che, nel caso in cui la violazione dei diritti dei consumatori e degli utenti sia attuata con una condotta omissiva mediante il rifiuto di riconoscere un diritto, l’imposizione di un facere costituisce uno strumento necessario e consentito, in base al quale il giudice può anche adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni.

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