Cass. civile, sez. I del 1997 numero 10694 (29/10/1997)


Se è vero che alle azioni intese a far valere un diritto reale (nella specie, un'azione di ripristino dello stato dei luoghi) deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2058 comma 2, c.c. sicché, a favore di chi ha agito per la tutela in forma specifica, non può essere pronunciata decisione di condanna "per equivalente" - giacché la tutela del diritto reale è assoluta - è altresì vero che un tal tipo di pronuncia si rende però ammissibile allorché sia lo stesso attore "danneggiato" a chiedere la condanna per equivalente.

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