Cass. civile, sez. I del 1995 numero 7345 (01/07/1995)


La clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta, valevole anche come osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 cod. civ., costituisce valida espressione di autonomia negoziale, atteso che se è consentito alle parti di concedere (o di far concedere da un terzo) una somma di denaro al creditore a garanzia dell'adempimento della prestazione dovutagli, allo stesso modo deve rientrare nei poteri dell'autonomia negoziale la sostituzione della somma di denaro con l'impegno del terzo di provvedere a quel pagamento a semplice richiesta del creditore. La clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta, valevole anche come osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 cod. civ., costituisce valida espressione di autonomia negoziale, atteso che se è consentito alle parti di concedere (o di far concedere da un terzo) una somma di denaro al creditore a garanzia dell'adempimento della prestazione dovutagli, allo stesso modo deve rientrare nei poteri dell'autonomia negoziale la sostituzione della somma di denaro con l'impegno del terzo di provvedere a quel pagamento a semplice richiesta del creditore.

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