Cass. civile, sez. VI-V del 2019 numero 28838 (08/11/2019)




In tema di imposta di registro, l'art. 2 del D.Lgs. del 7 febbraio 1985, n. 12, richiede, per la fruizione dei benefici c.d. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto. Il contribuente che ha acquistato un immobile non ha diritto alle agevolazioni sulla prima casa anche se è il Comune a negare il trasferimento della residenza. Non è una causa di forza maggiore, infatti, l’inabitabilità per il mancato completamento della ristrutturazione.

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