Cass. civile, sez. VI-V del 2018 numero 8429 (05/04/2018)




In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, nota 2 bis, tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, condiziona l'agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà "di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare", senza più menzionare anche il requisito dell'idoneità dell'immobile, presente invece nella precedente formulazione della norma, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso. Ed infatti, l'espressione "casa di abitazione" ha sicuramente carattere oggettivo, con conseguente necessità di attenersi al parametro oggettivo della classificazione catastale dell'immobile, senza che assuma rilievo il concreto utilizzo dello stesso o la situazione soggettiva del contribuente. Ne deriva che l'acquirente di un appartamento non gode dei benefici prima casa se nello stesso Comune possiede un altro immobile a uso abitativo adibito a studio professionale. Per usufruire delle agevolazioni, infatti, il contribuente deve aver presentato modifica della categoria catastale dell'alloggio utilizzato per lavoro.

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