Cass. civile, sez. Unite del 2017 numero 25457 (26/10/2017)




La sanzione dell'avvertimento prevista dall'art. 136 della legge notarile, come modificato dal D.Lgs n. 249/2006, è posta a tutela dei medesimi beni giuridici garantiti dall'art. 147 della legge notarile, ma per fattispecie meno gravi, come per i comportamenti occasionali o isolati di cui alla lettera b) della disposizione citata ovvero per condotte che riconducibili alle lettere a) e c) della medesima norma, siano caratterizzate dalla lievità. Né il disposto dell'art. 136 della legge notarile può essere letto come limitato alla sfera di operatività dell'art. 144 della legge notarile, perché il concetto di maggiore levità del fatto è ontologicamente diverso dall'ipotesi attenuata dell'illecito.

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