Cass. civile, sez. III del 2022 numero 33740 (16/11/2022)



Per l'esigenza imperativa di garantire la stabilità del regime di circolazione dei beni immobili, fondato sull'affidamento dei terzi sulle risultanze dei pubblici registri, la cancellazione, attesa l'evidenziata natura costitutiva di tale formalità pubblicitaria, non può che cagionare la definitiva ed irreversibile estinzione dell'ipoteca, pur se la cancellazione sia effettuata in difetto dei presupposti legittimanti, per errore oppure in forza di un atto invalido, illegittimo o inefficace.
La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, concessa o ordinata in maniera invalida oppure originata da un atto inesistente, nullo o inefficace oppure ancora effettuata in radicale difetto di ragione giustificatrice, produce comunque l'estinzione della garanzia tra le parti e verso i terzi.
Non può derivare la permanenza dell'originario vincolo ipotecario (definitivamente caducato) dall'avvenuta annotazione, a margine della cancellazione, di una attestazione del Conservatore di erroneità della cancellazione stessa, atto anodino per contenuto e forma, di assai difficile inquadramento giuridico, ma di certo inidoneo a determinare la reviviscenza della garanzia, oltremodo in ragione del fatto che, ai più limitati fini della reiscrizione ex nunc dell'ipoteca, il richiamato art. 2881 cod.civ., richiede un accertamento giudiziale dell'invalidità o insussistenza della causa estintiva, in tutta evidenza non surrogabile da una sorta di provvedimento in autotutela del Conservatore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2022 numero 33740 (16/11/2022)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti