Cass. civile, sez. III del 2021 numero 20698 (20/07/2021)



Deve valutarsi la condotta del notaio anche in relazione alla violazione del “dovere di consiglio” al quale questi è tenuto nei confronti dei clienti, dovere che comporta che il professionista non solo informi gli acquirenti dell’esistenza dei gravami ma anche ne illustri in modo obiettivo e corretto le possibili conseguenze pregiudizievoli (e ciò indipendentemente dalla questione se egli li abbia anche consigliati in positivo di stipulare l’atto), tenuto conto che la mera opinione soggettiva del notaio circa l’inopponibilità del pignoramento non può valere, da sola, ad esimerlo dall’anzidetto obbligo d’informazione né ad esonerarlo da responsabilità nel caso in cui in convincimento di un cliente fosse erroneo o, comunque, presentasse margini di dubbio.

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