Cass. civile, sez. III del 2018 numero 899 (17/01/2018)




Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l’obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.

La querela di falso è necessaria quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento absque pactis, cioè senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto. Non è, invece, necessaria la querela di falso quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto.

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