Cass. civile, sez. II del 2021 numero 27084 (06/10/2021)
Elenco dei capitoli
In relazione al disposto di cui all'art. 1054 cod. civ. - norma che riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione, il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità - deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con atto, anche successivo, preordinato a superare l'interclusione, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 1055 cod.civ., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie. Pertanto anche la causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'art. 1055 cod.civ., per il caso di cessazione dell'interclusione del fondo dominante, opera con riguardo a ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, secondo il disposto dell'art. 1051 cod.civ., senza possibilità di distinguere fra costituzione pattuita dopo il pregresso verificarsi di una situazione di interclusione, e costituzione pattuita contestualmente con altro negozio determinativo della situazione stessa, come l'alienazione o la divisione del fondo ex art. 1054 cod.civ., salvo non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù. Il principio "nemini res sua servit" trova applicazione soltanto quando un unico soggetto sia titolare del fondo servente e di quello dominante, e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro, giacché in tal caso l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune. La comunione legale tra i coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, trattandosi di comunione finalizzata - a differenza della comunione ordinaria - alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale. Ai sensi dell'art. 184 c.c., infatti, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non può disporre della propria quota, ben può disporre dell'intero bene comune ed il consenso dell'altro coniuge si configura come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell'art. 184 c.c., nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla data di trascrizione.