Cass. civile, sez. II del 2018 numero 24917 (09/10/2018)




Incorre nella sanzione della nullità per violazione del divieto di patto commissorio posto dall’art. 2744 c.c. la convenzione mediante la quale le parti abbiano inteso costruire, con un determinato bene, una garanzia reale in funzione di un mutuo, istituendo un nesso teologico o strumentale tra la vendita del bene e il mutuo, in vista del perseguimento del risultato finale consistente nel trasferimento della proprietà del bene al creditore-acquirente nel caso di mancato adempimento dell’obbligazione di restituzione del debitore-venditore. Rispetto a ciò, la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può rappresentare un mezzo per sottrarsi all’applicazione del relativo divieto ogni qualvolta il versamento del prezzo dal parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l’acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costruire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute.
La sproporzione tra il valore dei beni venduti e il prezzo pagato non prova l’esistenza di un patto commissorio se manca il finanziamento. Peraltro l’assenza di una situazione debitoria o di difficoltà economiche della parte cedente costituisce un altro indice rilevante ai fini dell’esclusione della violazione divieto previsto dall’articolo 2744 del codice civile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2018 numero 24917 (09/10/2018)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti