Cass. civile, sez. I del 2021 numero 4492 (19/02/2021)



In materia di comunione legale tra coniugi, la disposizione transitoria di cui all'art. 3 della l. n. 55 del 2015, con la quale è stato anche modificato il momento in cui cessa la comunione dei beni tra i coniugi, con introduzione del nuovo comma 2 dell'art. 191 cod.civ., laddove dispone l'applicazione della novella "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", non opera per i giudizi di divisione della comunione "de residuo" già pendenti al momento dell'entrata in vigore della detta riforma, in coerenza con il principio di irretroattività dettato dall'art. 11 preleggi.

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