Cass. civile, sez. I del 2019 numero 7708 (19/03/2019)



L’hosting provider attivo è il prestatore dei servizi della società dell’informazione che svolge un’attività che non consiste in un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, ponendo piuttosto in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’illecito. Ne segue che esso rimane sottratto al regime generale di esenzione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 70/2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni. Nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità dell’hosting provider sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonché abbia continuato a pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) esso sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; b) l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontata, alla stregua del grado di diligenza che e ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia avuto la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere. Resta affidato al giudice del merito l’accertamento in fatto se, sotto il profilo tecnico-informatico, l’identificazione di video, diffusi in violazione dell’altrui diritto, sia possibile mediante l’indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, o, invece, sia indispensabile, a tal scopo, la comunicazione dell’indirizzo “url”, alla stregua delle condizioni esistenti all’epoca dei fatti.

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