Cass. Civile, sez. I del 2018 numero 2820 (02/02/2018)



La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge; essa configura, dunque, un atto a tiolo gratuito; Tale atto è suscettibile di essere dichiarato inefficace a norma dell’art. 64 legge fallim. Salvo che si dimostri l’esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ei proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.

Pertanto il fondo patrimoniale sulla casa familiare non è opponibile ai creditori dell’imprenditore anche se costituito prima del fallimento e quando i figli sono ormai adulti ed economicamente indipendenti.

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