Cass. civile, del 1970 numero 1403 (12/09/1970)




La disposizione contenuta nell'art. 549 c.c., va interpretata nel senso che la quota di legittima non è suscettibile di oneri o condizioni che ne diminuiscano il valore, cioè la sua entità, e nel senso che al detto limite quantitativo si aggiunga un limite qualitativo.

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