La nascita e la morte segnano contemporaneamente l'inizio e la fine della soggettività e della capacita giuridica generale della persona fisica (art.
1 cod. civ. )
nota1 .
Nascita significa distacco anche prematuro dall'utero della madre di un essere umano vivo. Al fine di valutare l'esistenza in vita si fa riferimento alla respirazione che segna il momento di inizio dell'autonomia del nato dalla madre.
Può essere di fondamentale importanza stabilire se sia stato dato alla luce una persona viva, sia pure per un solo istante, oppure se l'esito del parto sia stato tale da non determinare l'insorgenza di alcun soggetto.
Qualora infatti la morte dovesse sopraggiungere subito dopo la nascita, si avrebbe un soggetto che, sia pure per qualche istante soltanto, è esistito come persona fisica, dotata come tale di capacità giuridica. Al contrario, il "nato morto" non è mai esistito come soggetto.
Riuscire a distinguere fra le due eventualità può essere di grande importanza: si pensi ad una delazione ereditaria in relazione alla quale sia chiamato un nascituro. Soltanto se questi sia nato vivo si verificherà l'acquisto dei diritti successori in suo favore e, dopo la di lui eventuale morte, in favore dei suoi eredi (ciò che non accadrà nell'ipotesi di venuta alla luce di un nato già morto)
nota2.
La capacità giuridica della persona fisica, la quale sorge appunto con la nascita, può essere definita
generale, vale a dire estesa ad ogni campo dell'attività giuridica.
Meritano particolare attenzione casi particolari di estensione della capacità giuridica ad un tempo anteriore alla nascita e, inversamente, speciali situazioni in cui la capacità giuridica può dirsi limitata.
Note
nota1
Il codice previgente richiedeva la vitalità, intesa come attitudine alla vita: donde le discussioni circa i requisiti che la integrassero e l'inevitabile mancanza di oggettività. Il I comma dell'art.
1 cod. civ. dispone invece che "La capacità giuridica si acquista al momento della nascita". V. Cappello, Sui concetti di vita e vitalità, in Riv. dir. civ., 1942, p. 224.
top1nota2
Sarà compito del medico legale, attraverso la prova della c.d. docimasia polmonare, stabilire la sussistenza dell'atto respiratorio. Cfr. Scardulla, Nascita (dir. civ.), in Enc. dir., p. 520.
top2Bibliografia
- CAPPELLO, Sui concetti di vita e vitalità, Riv.dir.civ., 1942
- SCARDULLA, Nascita (dir.civ.), Enc. Dir
Prassi collegate
- Studio 04/02/06/23/U.E., Verso una disciplina comunitaria della condizione dello straniero