Banche dati e diritto di autore




La recente direttiva CEE sulla tutela giuridica delle banche dati è stata recepita dal D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 che ha novellato la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto di autore).

Giova innanzitutto premettere che per "banca dati" si intende quella creazione originale dell'ingegno che consiste nell'aggregazione di dati che per scelta o per disposizione dei medesimi possono dirsi creazioni intellettuali dell'autore (cfr. art. 1, II comma, della Legge 633/41). Questa aggregazione o raccolta di opere, dati o altri elementi debbono essere resi accessibili con l'ausilio di mezzi elettronici o in altro modo che comunque ne garantisca la fruibilità.

L'opera di autore di banca dati si configura dunque del tutto autonomamente rispetto al contenuto in cui si sostanziano i dati, precisando la legge che la tutela giuridica approntata per la banca di dati non investe il contenuto e non pregiudica i diritti su questi.

L'autore della banca vanta, ex art. 64-quinquies Legge 633/41, il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare una serie di attività tra le quali la riproduzione, l'adattamento e la traduzione, la distribuzione al pubblico in qualsiasi forma, la presentazione e la distribuzione al pubblico.

Assai rilevante è l'art. 64-sexies della Legge 633/41 che disciplina, oltre all'accesso e la consultazione della banca dati per finalità didattiche e di ricerca scientifica non svolta nell'ambito dell'attività imprenditoriale ed a scopo non commerciale, le attività consentite all'utente legittimo della banca dati, per tali intendendosi quelle necessarie per l'accesso al contenuto di essa ed al suo normale impiego (per finalità professionali, di svago ed intrattenimento, di studio). E' cioè consentito all'utente compiere le attività di cui al precedente art. 64-quinquies Legge 633/41 purchè nell'ambito del predetto uso normale: conseguentemente sarà legittimamente possibile eseguire operazioni come quella definita in termini di "copia ed incolla" di dati, anche di parti considerevoli anche se non sostanziali.

Si noti che non è consentito derogare rispetto a questo principio: ai sensi del III comma dell'art. 64-sexies Legge 633/41 le clausole contrattuali pattuite in violazione di esso sarebbero colpite da nullità espressamente qualificata come riconducibile all'art. 1418 cod. civ. .

Accanto alla figura dell'autore della banca di dati la Legge (art. 102-bis Legge 633/41) considera inoltre la figura del costitutore, per tale intendendosi colui che effettua rilevanti investimenti per la costituzione di una banca di dati, per la sua verifica o per la sua presentazione impegnando risorse finanziarie, tempo o lavoro.

Il costitutore vanta un diritto autonomo ed indipendente rispetto al diritto di autore e precisamente quello di vietare operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati per un lasso temporale che intercorre dal completamento della banca al quindicesimo anno a far tempo dal giorno primo gennaio dell'anno successivo alla detta data del completamento.

Il III comma dell'art. 102-ter Legge 633/41 ribadisce, per quanto attiene alla necessità di munirsi di autorizzazione da parte del costitutore, della libertà da parte dell'utente legittimo di operare l'estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali dei dati per qualsivoglia fine. Da notare che, in questo caso, non si è fatto
riferimento ad un criterio di normale impiego dei dati. Il IV comma della norma da ultimo citata è simmetrico, nel prevedere la nullità per qualsivoglia pattuizione contraria alle cennate disposizioni, rispetto al già commentato art. 64-sexies Legge 633/41.

Il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di banche dati con la Legge 18 agosto 2000, n. 248 . In particolare l'art. 13 ha modificato l'art. 171-bis della Legge 633/41, stabilendo che colui che violi gli artt. 64-quinquies, 64-sexies, 102-bis e 102-ter, riproducendo o distribuendo su supporti non contrassegnati dalla Siae il contenuto di una banca dati, sia soggetto ad una pena della reclusione fino a tre anni nei casi in cui il fatto rivesta particolare gravità.

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