Atti di disposizione del bene comune



Principio generale in tema di atti di disposizione del diritto del singolo partecipe alla comunione è quello della libera alienabilità: il I comma dell'art. 1103 cod.civ. espressamente prevede che ciascun contitolare possa disporre del proprio diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della propria quota nota1.

L'espressa precisazione del legislatore si palesa utile nella misura in cui il fenomeno della comunione è astrattamente suscettibile di essere costruito non soltanto secondo il modello romanistico della proprietà plurima parziaria, ma anche secondo quello di tipo germanico "a mani riunite" nel quale il singolo non può compiere da solo nessun atto afferente al bene comune, concepito unitariamente come appartenente al gruppo nota2.

Il principio enunciato tuttavia non fa venir meno i limiti alla disponibilità che pure potrebbero scaturire o da eventuali convenzioni stipulate precedentemente dai partecipanti alla comunione (patti volti ad assicurare la prelazione, patti di indivisibilità, nei limiti previsti dalla legge: cfr. gli artt. 1111 , 1379 cod.civ. nota3 ovvero da norme specifiche (ad esempio nell'ipotesi di comunione incidentale ereditaria il retratto successorio di cui all'art. 732 cod.civ.). Quali gli effetti della vendita di una quota di un bene in comunione, venduto tuttavia come unicum inscindibile? Ovviamente tale alienazione non sarà opponibile agli altri contitolari (Cass. Civ., Sez. II, 2701/2019). In tema di contratto preliminare di vendita immobiliare è stato ritenuto che il contitolare, pur non inadempiente a livello personale, sia tenuto a rendere il doppio della caparra al promissario acquirente nell'ipotesi in cui anche uno solo degli altri comproprietari sia rimasto inadempiente all'obbligo di contrarre (Cass. Civ. Sez. II, 4013/2020).

Nell'ambito della facoltà di compiere atti dispositivi può essere ritenuta compresa anche la possibilità di concedere garanzie reali, vale a dire ipotecare il bene: da questo punto di vista il II comma dell'art. 1103 cod.civ. per il tramite del rinvio alla disciplina in tema di ipoteca (art. 2825 cod.civ. ), chiarisce che l'ipoteca iscritta produce effetto in relazione a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. Questo effetto deve essere collegato al principio della retroattività dell'atto divisionale nota4.

Esamineremo infine l'eventualità in cui i contitolari di un bene caduto in comunione incidentale ereditaria venga bonariamente diviso mediante assegnazione a taluno dei coeredi, dando luogo ad una situazione di fatto definibile in chiave possessoria.

Note

nota1

Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.322, ove si avverte come il contitolare non si possa ritenere legittimato ad alienare una parte della cosa comune. In tal caso, in modo analogo a quanto è dato di osservare in tema di costituzione di ipoteca, l'atto di alienazione dovrà considerarsi sottoposto alla condizione sospensiva il cui evento consiste nell'attribuzione all'alienante della specifica parte materiale in esito alla divisione.
top1

nota2

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.467.
top2

nota3

Mentre il patto di indivisibilità ex art. 1111 cod.civ. deve essere qualificato tra le obbligazioni propter rem, il divieto di alienazione ex art. 1379 cod.civ. ha natura obbligatoria, essendo efficace solo tra le parti. V. Marino, Scozzafava, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.502.
top3

nota4

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.268; Lener, La comunione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.283
top4

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982
  • MARINO SCOZZAFAVA, Torino, Comm.cod.civ.dir. da Cendon, III, 1997

Prassi collegate

  • Quesito n. 377-2012/C, La riduzione di ipoteca ad una quota astratta: una controversa fattispecie concreta

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Atti di disposizione del bene comune"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti