Appello di Napoli del 2015 numero 1760 (13/11/2015)



Il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata: ne consegue che la scelta ben può cadere sul coniuge non separato del beneficiario e non su di un professionista esterno come un avvocato nonostante i contrasti in famiglia per aspettative ereditarie dei figli, laddove è stato sempre il coniuge a provvedere ai bisogni quotidiani della persona in difficoltà.

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