Appello di Genova del 2001 (17/04/2001)


La situazione patrimoniale di cui all'art. 2289, II comma, cod. civ., da predisporsi ai fini della liquidazione della quota del socio receduto, non può essere redatta sulla base dei principi e dei criteri di redazione del bilancio d'esercizio sanciti agli artt. 2423 ss. cod. civ.; da essa deve emergere l'effettiva consistenza patrimoniale della società al momento in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

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