Appello di Genova del 1987 (30/11/1987)


La valutazione relativa alla estraneità o meno di un atto rispetto all'oggetto sociale e' unitaria, ed e' valutazione che, come tale, va condotta con i medesimi criteri, sia che venga formulata per individuare il superamento del limite a fini interni, incidenti sul potere di gestione e sulla eventuale responsabilità per danni verso la società di chi l'ha posto in essere, sia che l'eccedenza dell'atto rispetto all'oggetto sociale rilevi a fini esterni, quale limite al potere di rappresentanza dell'amministratore. Con la sola differenza che, in tale ultimo caso, non sarà sufficiente che l'operazione sia ritenuta ultra vires per essere trattata come atto di falsus procurator, in quanto l'art. 2384 bis ammette una possibile efficacia dell'atto estraneo all'oggetto sociale per l'effetto sanante della buona fede del terzo). Benché il rilascio di una fideiussione sia operazione finanziaria che (al pari di una indefinita serie di tipi negoziali) può essere rivolta al perseguimento dello scopo sociale (nella specie costituito dall'esercizio di attività assicurativa), tale corrispondenza, tuttavia, deve essere verificata in concreto e non può ritenersi automaticamente sussistente in base alla natura del negozio posto in essere.

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