Disposizioni Attuative Codice Civile art. 218


1. Le societa' in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
2. Le societa' in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
(art. così sostituito dall' art. 9 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
(art. così modificato dal D.Lgs. 37/2004, Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la Riforma del diritto societario, nonché al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. n.385 del 1°settembre 1993, e al T.U. dell' intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998).

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