Ambito soggettivo (responsabilità precontrattuale)



Fino a qualche tempo addietro non si riteneva che la Pubblica Amministrazione in trattative con il privato fosse assoggettata alle regole dettate in tema di responsabilità precontrattuale (artt. 1337, 1338 cod.civ.).

Si sosteneva in giurisprudenza, con argomentazione invero non poco idealistica, che la p.a. non potesse non tenere un comportamento leale, perseguendo istituzionalmente il benessere della collettività. Non avrebbe potuto pertanto esser vincolata, nel corso della formazione del contratto, da regole ulteriori rispetto a quelle proprie, interne (tra le quali anche quelle inerenti l'autorizzazione preventiva o il controllo successivo da parte di altro ente a ciò deputato), intese appunto a garantire il perseguimento del pubblico interesse affidatole.
Il sindacato da parte del Giudice ordinario circa i motivi in considerazione dei quali la trattativa non fosse sfociata nel contratto, avrebbe inoltre implicato un inammissibile controllo dell'azione discrezionale della p.a., con la correlativa violazione del divieto del sindacato circa la condotta di essa.

Attualmente non v'è alcun dubbio, al contrario, che debba essere affermata la responsabilità della Pubblica Amministrazione quando ponga in essere condotte non corrispondenti alla correttezza ed alla buona fede nel corso delle trattative (Cass. Civ. Sez. Unite, 7842/94) nota1.

Non si tratta infatti nè di sindacare il modo discrezionale in cui la p.a.cura gli interessi affidatigli, nè di pretendere che il contratto sia approvato dall'autorità tutoria. Viene piuttosto in questione la correttezza del comportamento della p.a. che, quando utilizza gli strumenti privatistici non può sottrarsi alla imperatività di norme precettive quali gli artt. 1337 e 1338 cod.civ. nota2.

Nulla può pretendere il privato qualora il contratto non si perfezioni perchè nel corso del procedimento amministrativo destinato a concludersi con la scelta del contraente e con la delibera di accettazione dell'offerta, si verificano degli ostacoli che ne impediscono la formazione (Cass. Civ. Sez. Unite, 4673/97 ; Cass. Civ. Sez. Unite, 9892/93) nota3.

Deve invece essere dichiarata responsabile la p.a. ogniqualvolta il contratto non si conclude a causa della violazione delle regole di buona fede e correttezza nella definizione della fase procedimentale a carattere negoziale che precede la formazione dell'accordo (Tar Calabria, Sez. II, 09/06/2009 n.627) ovvero viene colposamente trascurata l'acquisizione di elementi procedimentali necessari allo scopo di giungere ad una definizione delle trattative. La stessa cosa deve riferirsi quando, pur sussistendo cause invalidanti che pure avrebbero potuto esser note anche all'altra parte, viene tenuta dall'amministrazione una condotta che legittimi l'affidamento dell'altro soggetto in relazione al superamento o all'eliminazione di esse (Cass. Civ. Sez. I, 2519/98). Si pensi ancora alla pubblicazione di un bando di gara illegittimo in esito al quale venga ingenerato nell'aggiudicatario un affidamento circa la validità del contratto da concludere, fattispecie affine a quella di cui all'art.1338 cod.civ. (TAR Campania, Sez.I, 26/08/2003 n.11259).

Particolarmente delicato è il profilo della scelta del contraente. Si è ritenuto che, anche una volta conseguito l'annullamento dell'aggiudicazione ad un terzo nel corso di una gara (nell'ambito del cui procedimento non possono essere evocate le regole di buona fede e correttezza (Cass. Civ. Sez. Unite, 9892/93), il soggetto non vanti comunque un diritto alla stipulazione del contratto tale da consentire la richiesta del risarcimento del danno per culpa in contrahendo (Cass. Civ. Sez. III, 5995/97) nota4.

Note

nota1

Tra gli altri Ricciuto, La formazione progressiva del contratto, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.233; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.224.
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nota2

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.178; Greco, La responsabilità civile dell'amministrazione e dei suoi agenti, in Diritto Amministrativo, a cura di Mazzarolli, Pericu, Romano, Roversi Monaco, Scoca, Bologna, 1998, p.1677.
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nota3

Si veda Giannini, La responsabilità precontrattuale dell'amministrazione pubblica, in Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo, Milano, 1963, p.277 e ss..
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nota4

Cfr. Greco, I contratti dell'amministrazione tra diritto pubblico e privato, Milano, 1986, p.115 e ss..
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Bibliografia

  • GIANNINI, La responsabilità precontrattuale dell'amministrazione pubblica, Milano, Raccolta di scritti in on. di Jemolo, 1963
  • GRECO, I contratti dell'amministrazione tra diritto pubblico e privato, Milano, 1986
  • GRECO, La responsabilità civile dell'amministrazione e dei suoi agenti, Diritto amministrativo, 1998
  • RICCIUTO, La formazione progressiva del contratto, Torino, I contratti in generale, 1999

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